Home » Disoccupazione una tantum non spetta a co.co.pro. con partita Iva

Disoccupazione una tantum non spetta a co.co.pro. con partita Iva

Le nuove collaborazioni a progetto con partita Iva introdotte dalla riforma del lavoro targata Fornero non potranno beneficiare dell’indennità  di disoccupazione una tantum prevista per le altre tipologie di collaborazioni.

Tale indennità , infatti, spetta ai soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente, mentre alle nuove co.co.pro. con partita Iva, in virt๠di esplicita previsione normativa, èstato riservato il regime fiscale previsto per i redditi da lavoro autonomo, ne deriva quindi che sono escluse dalla possibilità  di beneficiare di tale indennità .


Questo sempre che figuri l’esistenza di un progetto. In caso contrario, infatti, la normativa prevede la trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente riconoscimento del diritto all’indennità  qualora dovessero verificarsi i presupposti e qualora il lavoratore risulti in possesso dei requisiti richiesti.

La differenza di trattamento tra le co.co.pro con partita Iva e le altre forme di collaborazioni èstata perಠdefinita ingiusta alla luce del fatto che si tratta di una disparità  di trattamento priva di fondamento, in quanto la nuova forma di collaborazione introdotta dalla riforma del lavoro viene considerata una vera e propria co.co.pro, fino a quando non si parla di indennità  di disoccupazione. I soggetti interessati, pertanto, auspicano che si possa arrivare presto ad una soluzione mediante una corretta interpretazione della normativa da parte dei tecnici ministeriali.