Il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro prende il nome di periodo di comporto e ha una durata che varia a seconda del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Nel caso del contratto del commercio, in particolare, la durata massima del periodo di comporto èdi 180 giorni in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro.
Per il contratto dei metalmeccanici il periodo di comporto viene calcolato in riferimento alle assenze effettuare nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso con una durata che varia a secondo dell’anzianità , ovvero: 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti e 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. In questo caso èprevisto anche il cosiddetto periodo di comporto prolungato, in particolare nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto sia determinato da un evento morboso continuativo o interrotto da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari al 50% della misura ordinaria.
Il contratto dei metalmeccanici artigiani Confsal prevede invece un periodo di comporto massimo di 6 mesi nell’ultimo biennio e di 9 mesi nell’ultimo triennio, mentre per il contratto metalmeccanici artigiani èdi 9 mesi o 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Per colf e badanti il periodo di comporto èdi 45 giorni in un anno solare, il contratto della scuola prevede un periodo massimo di 18 mesi per assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, mentre il contratto scuole private (ANINSEI) prevede un periodo massimo di assenza pari a 180 giorni in un anno solare.
Infine, il periodo massimo di comporto previsto dal contratto metalmeccanici per installazione impianti, orafi e odontotecnici èdi 6 mesi per anzianità fino ai 5 anni e 8 mesi per anzianità oltre i 5 anni.