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Durata indennità  ASpI

A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità  di disoccupazione èstata sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), che allo stesso modo consiste in un contributo mensile erogato a favore di lavoratori che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , sempre che siano in possesso dei requisiti previsti in termini di contributi versati nel corso dell’ultimo biennio.

Per quanto riguarda in particolar modo la durata della prestazione, le nuove norme prevedono un allungamento legato all’età  anagrafica dell’avente diritto.


Al riguardo occorre inoltre distinguere tra periodo transitorio (2013-2015) e periodo a regime (dal 2016 in poi). In particolare, per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013 la durata èdi otto mesi per i soggetti con età  anagrafica inferiore a cinquanta anni e di dodici mesi per i soggetti con età  anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014 la durata della prestazione èdi otto mesi per i soggetti con età  anagrafica inferiore a cinquanta anni, di dodici mesi per i soggetti con età  anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ma inferiore a cinquantacinque anni e di quattordici mesi per i soggetti con età  anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni; per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015 èdi dieci mesi per i soggetti con età  anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età  anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ma inferiore a cinquantacinque anni e di sedici mesi per i soggetti con età  anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni.

A regime, invece, ovvero dal 1° gennaio 2016 in poi, per i lavoratori di età  inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità  viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, previa detrazione dei periodi di indennità  già  eventualmente fruiti sia a titolo di indennità  di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per i lavoratori di età  pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità  ècorrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, sempre previa detrazione dei periodi di indennità  già  eventualmente fruiti sia a titolo di indennità  di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.