Per quanto riguarda in particolar modo la durata della prestazione, le nuove norme prevedono un allungamento legato all’età anagrafica dell’avente diritto.
Al riguardo occorre inoltre distinguere tra periodo transitorio (2013-2015) e periodo a regime (dal 2016 in poi). In particolare, per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013 la durata èdi otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014 la durata della prestazione èdi otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ma inferiore a cinquantacinque anni e di quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni; per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015 èdi dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ma inferiore a cinquantacinque anni e di sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni.
A regime, invece, ovvero dal 1° gennaio 2016 in poi, per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, previa detrazione dei periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità ècorrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, sempre previa detrazione dei periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.