All’interno dello stesso contratto occorre inoltre distinguere a seconda del livello di appartenenza e degli anni di servizio presso l’azienda stessa.
In particolare, se la permanenza presso l’azienda ha avuto una durata non superiore a cinque anni, il periodo di preavviso va da un minimo di 10 ad un massimo di 45 giorni, ovvero: 10 giorni per VI e VII livello, 15 giorni per IV e V livello, 20 giorni per II e III livello, 45 giorni per Quadri e I livello.
Se la permanenza presso l’azienda ha avuto invece una durata superiore a cinque anni ma non oltre i dieci anni, i giorni di preavviso sono 15 per VI e VII livello, 20 per IV e V livello, 30 per II e III livello e 60 per Quadri e I livello. Infine, se la permanenza presso l’azienda che ci si appresta a lasciare èstata superiore a dieci anni, i giorni di preavviso previsti dal contratto collettivo sono 15 per VI e VII livello, 30 per IV e V livello, 45 per II e III livello e 60 per Quadri e I livello.
Nel caso in cui la parte che decide di interrompere il rapporto di lavoro non fornisce alcun periodo di preavviso dovrà corrispondere all’altra parte un’indennità di mancato preavviso pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta durante tale periodo al lavoratore se avesse prestato la sua attività lavorativa.