In altre parole, dunque, i datori di lavoro che hanno provveduto ad effettuare i versamenti entro il 16 dicembre dello stesso anno, restituendo sia le somme indebitamente attribuite ai lavoratori che gli interessi, non saranno assoggettati a sanzione.
Il chiarimento arrivato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate riguarda la detassazione dell’anno 2011, in particolare una specifica “regolarizzazione” scaduta il 16 dicembre 2011 e derivante da un cambio di regole poste alla base dell’incentivo tra l’anno 2010 e l’anno 2011. In particolare, l’amministrazione finanziaria aveva interpretato la norma in modo tale da rendere impossibile la fruizione dell’incentivo prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo di disciplina a livello territoriale.
Pertanto, per i lavoratori e le aziende che avevano applicato indebitamente la detassazione prima dell’accordo fu prevista la possibilità di sanare le rispettive posizioni provvedendo a restituire l’incentivo fiscale fruito entro il 16 luglio 2011, termine poi prorogato al 16 dicembre 2011. Chi ha provveduto a sanare la sua posizione entro tale termine, dunque, non verrà assoggettato a sanzioni.