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Errori sulla detassazione della produttività  senza sanzioni

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Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel corso di un suo intervento durante il Forum Lavoro organizzato dai consulenti del lavoro ha spiegato che non verrà  applicata alcuna sanzione agli errori commessi nell’ambito della detassazione della produttività  nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2011.

In altre parole, dunque, i datori di lavoro che hanno provveduto ad effettuare i versamenti entro il 16 dicembre dello stesso anno, restituendo sia le somme indebitamente attribuite ai lavoratori che gli interessi, non saranno assoggettati a sanzione.


Il chiarimento arrivato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate riguarda la detassazione dell’anno 2011, in particolare una specifica “regolarizzazione” scaduta il 16 dicembre 2011 e derivante da un cambio di regole poste alla base dell’incentivo tra l’anno 2010 e l’anno 2011. In particolare, l’amministrazione finanziaria aveva interpretato la norma in modo tale da rendere impossibile la fruizione dell’incentivo prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo di disciplina a livello territoriale.

Pertanto, per i lavoratori e le aziende che avevano applicato indebitamente la detassazione prima dell’accordo fu prevista la possibilità  di sanare le rispettive posizioni provvedendo a restituire l’incentivo fiscale fruito entro il 16 luglio 2011, termine poi prorogato al 16 dicembre 2011. Chi ha provveduto a sanare la sua posizione entro tale termine, dunque, non verrà  assoggettato a sanzioni.