La circolare INAIL numero 27/2013 ha comunicato una misura particolarmente gradita al mondo delle imprese e del lavoro, che riguarda l’esenzione di tre anni di contributi per gli apprendisti. L’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha in pratica riassunto le direttive generali stabiliti dal decreto legislativo 167/2011, dalla legge di stabilità 2012 n.183/2011 e dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012.
La circolare ha comunicato che tutte le aziende ed imprese che hanno un organico di dipendenti non superiore a 9 possono beneficiare di alcune agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2012: In particolare èprevisto un totale sgravio contributivo per i contratti di apprendistato firmati a partire dalla data del 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre del 2016.
L’INAIL ha quindi ricordato che per quanto riguarda la contribuzione fiscale allo stesso istituto, il datore di lavoro non deve versare alcuna quota per i primi tre anni, ossia si ha una totale esenzione di tre anni di contributi per gli apprendisti. La aliquota prevista èdello 0,30% e le agevolazioni consentono di essere esentati nel caso di contratti di apprendistato.
La circolare ricorda che il datore di lavoro èesentato dall’aliquota contributiva pari al 10%, ma devono comunque essere corrisposte delle quote all’INPS. In particolare, le imprese sono soggette al versamento dell’1,61% di aliquota contributiva all’INPS, che sarà destinata al finanziamento dell’ASPI. Lo sgravio previsto dalla legge puಠessere applicato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla comunità europea inerenti il tema degli aiuti minori, denominati anche “de minimis”.
Le aziende con numero di dipendenti pari e non superiore a nove beneficeranno quindi di una riduzione degli obblighi fiscali, in particolare si avrà la riduzione dell’aliquota contributiva per i contratti di apprendistato, che èdi loro competenza, pari all’11.61 percento. Si registrano delle differenze di aliquota tra il primo ed il secondo anno di contratto di apprendistato. La legge prevede infatti che nel corso del primo anno di contratto, l’aliquota sia pari al 3,11 percento, quota che andrà poi a salire nel corso del secondo anno di contratto fino a raggiungere il livello del 4,61 percento.