Alcune eccezioni al riguardo sono previste per i lavoratori con un’anzianità di servizio oltre i dieci anni, ai quali spetta un giorno di ferie in pià¹, e ai lavoratori con un’anzianità di servizio oltre i 18 anni, ai quali èriconosciuto il diritto a fruire di una settimana in pi๠di ferie.
Al riguardo èbene precisare che per settimana di ferie non si intendono sette giorni lavorativi ma cinque o sei a seconda che l’orario di lavoro sia suddiviso in cinque o sei giorni alla settimana. Da tale computo occorre inoltre non considerare le eventuali festività che cadono durante il periodo di fruizione delle ferie, in quanto in tal caso verrà aumentato il monte complessivo di giorni di ferie.
Ciascuna azienda puಠstabilire un periodo di fruizione di ferie collettive, tuttavia queste non potranno superare le tre settimane consecutive.
Non èprevista la possibilità del lavoratore di rinunciare alle ferie, ne deriva quindi che qualora questi non ne fruisca non potrà ottenere alcuna monetizzazione, fatta eccezione per l’ipotesi di dimissioni e licenziamento. In tal caso, infatti, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie e dei permessi eventualmente non goduti.