La Corte di Cassazione ha diramato una sentenza lo scorso 26 luglio in cui si occupa delle questione della mancata fruizione delle ferie. In particolare la Cassazione se ne èoccupata con la sentenza numero 8168 in cui ha affermato che nel caso in cui le ferie non vengano appunto godute, nonostante questo non sia responsabilità del datore di lavoro, ਠdiritto del lavoratore ricevere l’indennità sostitutiva.
Tutto ènato per via di un ricorso fatto pervenire da parte della Regione Calabria contro la sentenza d’appello secondo la quale le ferie non godute non erano monetizzabili nel caso in cui il lavoratore non aveva potuto sfruttarle. In particolare perಠesisteva una specifica disposizione pattizia prevista dall’art. 18, comma 9, c.c.n.l. del 6/7/1995 che prevedeva che la monetizzazione si puಠeffettuare nel caso in cui le ferie spettanti non sianostate fruite per esigenze di servizio.
La Corte di Cassazione ha infatti utilizzato il principio giurisprudenziale secondo cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE nel caso in cui le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha cosଠun carattere risarcitorio. Essa infatti risulta in quel caso valida per compensare il danno costituito dalla perdita di un bene.
I togati hanno infatti considerato il fatto che il riposo con recupero delle energie psicofisiche, oltre che la possibilità di dedicarsi a relazioni familiari e sociali o l’opportunità di svolgere altre attività rappresentino un riposo e un fine a cui èindirizzato l’utilizzo delle ferie.
Inoltre esso rappresenta una erogazione di indubbia natura retributiva, proprio perchè sia connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro sia perchèrappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo. Tale periodo infatti non avrebbe dovuto rappresentare un momento dedicato alla attività lavorativa, bensଠdestinato alle ferie annuali.