La firma del lavoratore non puಠessere invocata dal datore di lavoro neanche nel caso in cui in calce al documento figuri in prossimità della firma del ricevente la dicitura “firma per ricevuta”, in quanto secondo quanto stabilito dal Codice civile occorre sempre verificare la reale intenzione delle parti.
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L’ultima sentenza in ordine di tempo che ribadisce i principi sopra esposti èla n. 14411 del 30 giugno 2011, con la quale la Suprema Corte ha ancora una volta ribadito che la firma apposta dal lavoratore sul prospetto paga non puಠessere invocata dal datore di lavoro come ricevuta e quindi non puಠimpedire al dipendente di agire per vie legali al fine di ottenere la differenza retributiva derivante dal maggior lavoro svolto rispetto a quello documentato dalla busta paga.
Nel caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione èstata chiamata a decidere su una controversia legata alla richiesta di pagamento delle differenze retributive avanzata da una lavoratrice nei confronti dell’impresa verso cui era impiegata, stabilendo che la firma del lavoratore apposta sul prospetto paga rilasciato dal datore non pregiudica in alcun modo il diritto del lavoratore stesso a richiedere gli stipendi non pagati, in quanto la sottoscrizione non ha valore confessorio.