Per poter esercitare tale facoltà , tuttavia, èrichiesto il certificato rilasciato da un ginecologo del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che attesti l’assenza di rischi derivanti da tale opzione per la salute della gestante e del nascituro.
Nel caso in cui la lavoratrice svolga un lavoro per il quale la legislazione vigente prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria, ènecessario che l’attestazione riguardante l’assenza di rischi venga rilasciata oltre che dal un ginecologo del servizio sanitario nazionale anche dal medico competente.
La certificazione, in entrambi i casi, deve essere allegata alla domanda di flessibilità , deve essere stata rilasciata nel corso del settimo mese di gravidanza e deve necessariamente indicare le generalità dell’interessata e del suo datore di lavoro, la sede dove la dipendente presta il proprio lavoro e le mansioni alle quali l’interessata èaddetta.
In assenza del medico aziendale èinoltre necessario allegate alla domanda la dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria.