Il datore di lavoro, quando inserisce dei lavoratori in cassa integrazione, ha degli obblighi da rispettare. In particolare èchiamato a comunicare ai sindacati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. La novità arriva da una sentenza della Corte di Cassazione.Â
La sentenza riguarda un caso esaminato dalla Corte d’Appello di Torino. In particolare si riteneva illegittima la collocazione in CIGS di una lavoratrice: la Corte territoriale ha ribadito l’obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei:
“criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità di rotazione”.
Il resto ènella sentenza riportata di seguito:
“In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. 223/1991, art. 1 prescrive al co. 7 da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. 164/1975. Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come tutte le restanti disposizioni della L. 223/1991, volte a tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (contenente norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà ), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma èvolta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale”.