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Il socio d’opera: art. 2247 del codice civile

due soci che si stringono la mano

Ai sensi dell’art. 2247 del codice civile, l’obbligo fondamentale a carico di ogni socio èquello di effettuare conferimenti a favore della società  di cui fa parte.

Nelle tre tipologie di società  di persone (società  semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.

Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società  le sue capacità  manuali o intellettive, consentendo alla società  stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.


L’entità  precisa del conferimento èoggetto dell’accordo fra i soci: non ècerto pensabile che il socio d’opera debba lavorare gratuitamente per la società  per il resto della vita. Normalmente, percià², si stabilisce che costituisce conferimento un certo periodo di attività  lavorativa (solitamente qualche mese), mentre per il periodo successivo le sue attività  saranno regolarmente retribuite.

Come per tutti i conferimenti in natura, anche il valore in denaro delle prestazioni del socio d’opera èstimato concordemente fra i soci. In mancanza di accordi precisi, soccorre l’art. 2253 cod.civ., che stabilisce che laddove non èprevisto diversamente tutti i conferimenti si intendono effettuati in parti uguali.


La figura del socio d’opera ètipica delle piccole realtà  produttive, in cui sussiste un forte legame fiduciario fra i singoli soci (il cosiddetto “intuitus personae”) che va oltre i semplici interessi d’impresa. Poichèquesto elemento soggettivo si riscontra frequentemente anche nelle società  a responsabilità  limitata, il legislatore ha stabilito nel 2003 che, in presenza di un’esplicita previsione dell’atto costitutivo, anche nelle Srl puಠpresentarsi la figura del socio d’opera, ma il valore del conferimento deve essere soggetto ad un complesso procedimento di stima da parte di un perito indipendente.