Nelle tre tipologie di società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.
Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società le sue capacità manuali o intellettive, consentendo alla società stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.
L’entità precisa del conferimento èoggetto dell’accordo fra i soci: non ècerto pensabile che il socio d’opera debba lavorare gratuitamente per la società per il resto della vita. Normalmente, percià², si stabilisce che costituisce conferimento un certo periodo di attività lavorativa (solitamente qualche mese), mentre per il periodo successivo le sue attività saranno regolarmente retribuite.
Come per tutti i conferimenti in natura, anche il valore in denaro delle prestazioni del socio d’opera èstimato concordemente fra i soci. In mancanza di accordi precisi, soccorre l’art. 2253 cod.civ., che stabilisce che laddove non èprevisto diversamente tutti i conferimenti si intendono effettuati in parti uguali.
La figura del socio d’opera ètipica delle piccole realtà produttive, in cui sussiste un forte legame fiduciario fra i singoli soci (il cosiddetto “intuitus personaeâ€) che va oltre i semplici interessi d’impresa. Poichèquesto elemento soggettivo si riscontra frequentemente anche nelle società a responsabilità limitata, il legislatore ha stabilito nel 2003 che, in presenza di un’esplicita previsione dell’atto costitutivo, anche nelle Srl puಠpresentarsi la figura del socio d’opera, ma il valore del conferimento deve essere soggetto ad un complesso procedimento di stima da parte di un perito indipendente.