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Indennità  di disoccupazione apprendisti

La legge 2/2009 ha introdotto, seppur in via sperimentale, l’indennità  di disoccupazione anche a favore degli apprendisti per il triennio 200/2011.

Questo trattamento a sostegno del reddito puಠessere richiesto dai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29/11/2008 che siano stati licenziati o sospesi a seguito di una crisi aziendale o occupazionale.


Per poter ottenere l’indennità  di disoccupazione ènecessario che l’apprendista fornisca ai centri per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità  allo svolgimento di attività  lavorativa o ad un percorso formativo di riqualificazione professionale. E’ inoltre necessario che l’apprendista abbia prestato almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dalla crisi oppure dalla quale èstato licenziato.

[LEGGI] RIFORMA DELL’APPRENDISTATO RICHIESTA DAI CONSULENTI DEL LAVORO

L’apprendista che vuole ottenere l’indennità  di disoccupazione deve presentare apposita domanda all’Inps entro 68 giorni dal licenziamento oppure entro 20 giorni dalla sospensione, nel caso in cui la domanda venga presentata successivamente ai 20 giorni la prestazione verrà  corrisposta dalla data di presentazione della domanda.

La durata della prestazione èpari a 90 giorni, anche frazionabili durante l’intero periodo del contratto di apprendista, mentre risulta inferiore a 90 giorni nel caso in cui il contratto di apprendistato abbia una scadenza precedente alla durata massima della disoccupazione oppure nel caso in cui l’apprendista risulta di nuovo occupato.

L’Inps, infatti, prevede che il pagamento dell’indennità  di disoccupazione venga sospeso nei seguenti casi: quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate di indennità ; quando viene avviato ad un nuovo lavoro oppure intraprende un’attività  in proprio; quando vengono meno le condizioni relative alla dichiarazione di immediata disponibilità ; quando diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto; quando rifiuta un lavoro congruo oppure quando rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale.