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Indennità  di disoccupazione non esclude incentivi alle assunzioni

L’Inps, con messaggio n. 10378, ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo stato di disoccupazione, in particolare èstata fornita una risposta al quesito riguardante il dubbio sulla concorrenza o meno dell’indennità  di disoccupazione per la formazione del reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione.

Al riguardo, in particolare, l’istituto di previdenza sociale ha affermato che l’indennità  di disoccupazione non produce reddito da attività  lavorativa, per cui non determina la perdita dello stato di disoccupazione.

DOCUMENTI DISOCCUPAZIONE RIDOTTA

Il chiarimento dell’Inps èarrivato a fronte delle agevolazioni previste dall’art. 8 comma 9 della Legge 407/90, che promuove l’occupazione di soggetti disoccupati di lunga durata prevedendo che in caso di assunzione a tempo indeterminato l’azienda possa beneficiare di uno sgravio contributivo per un periodo di 36 mesi. Per ottenere tale agevolazione ènecessario che il soggetto assunto sia disoccupato, sia iscritto da almeno 24 mesi al Centro per l’Impiego e sia un lavoratore sospeso dal lavoro e beneficiario del trattamento di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi.

CALCOLO DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

In conclusione, dunque, secondo quanto precisato dall’Inps, l’indennità  di disoccupazione non produce reddito da attività  lavorativa e come tale non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 407/1990.