Il contratto collettivo di lavoro nazionale previsto per gli operatori dell’industria metalmeccanica prevede il versamento di un corrispettivo nel caso di trasferta. L’indennità di trasferta èprevista nel CCNL dei metalmeccanici nel caso in cui debbano lavorare ed operare al di fuori della sede principale dell’azienda. Il contratto nazionale prevede comunque una serie di limiti e soprattutto gli importi da corrispondere a seconda dei casi.
Le spese vengo infatti risarcite in maniera forfettaria e non attraverso un rimborso spese con relativa presentazione dello scontri o della fattura.
La legge stabilisce che gli importi rimborsabili dell‘indennità di trasferta ammontano, secondo la legge in vigore dal 1 gennaio 2009, a
- 40 euro per  una trasferta intera
- 11,30 euro a copertura delle spese relative alla quota per il pasto; non vengono fatte distinzioni tra pranzo e cena
- 17,40 euro di quota per il pernottamento fuori sede
Il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici ha previsto una novità inerente l’indennità di trasferta che sarà introdotta dal 1 gennaio del 2014.
Saranno infatti incluse oltre all’indennità anche il rimborso delle spese di viaggio. Queste spese saranno infatti corrisposte al lavoratore in busta paga; inoltre saranno versate anche ulteriori ed eventuali spese sostenute per portare a termine il lavoro fuori sede per conto dell’azienda.
L’azienda perಠpotrà anche decidere diversamente ed invece di procedere al versamento dell’indennità , potrà anche effettuare un rimborso delle spese di vitto e alloggio. Questo rimborso quindi sostituirà in modo parziale il concetto di indennità di trasferta.
Il CCNL prevede perಠin maniera specifica tra i suoi articoli il fatto che venga versato al lavoratore in busta paga l’importo per il pranzo solamente nel caso in cui esso abbia dovuto sostenere una trasferta dalla sede abituale di lavoro maggiore di 20 km, ossia che superi questo raggio di distanza dalla sede aziendale. L’importo della cena a differenza del pranzo invece verrà corrisposto in busta paga solo nel caso in cui il lavoratore non riesca a rientrare a casa entro le ore 2.00 per comprovati motivi di lavoro.