In tal caso la retribuzione durante i primi tre giorni di assenza del lavoratore èa carico del datore di lavoro ed èpari al 60% della retribuzione giornaliera percepita dal dipendente, sempre che il contratto collettivo nazionale o quello individuale non prevedano per il lavoratore stesso delle condizioni pi๠favorevoli.
Trascorsi i primi tre giorni, il lavoratore ha diritto a ricevere dall’Inail una retribuzione pari sempre al 60% dei quella percepita nei 15 giorni precedenti l’evento. A partire dal 91° giorno di inabilità al lavoro, l’indennità spettate al lavoratore èinvece pari al 75% della retribuzione giornaliera.
L’indennità giornaliera spetta al lavoratore anche in relazione ai giorni festivi, fino alla guarigione e senza limiti di tempo. In caso di ricovero ospedaliero l’Inail puಠridurre di un terzo l’indennità , ma solo nel caso in cui il lavoratore non ha familiari a carico.
Qualora dopo aver ripreso la sua attività lavorativa il dipendente subisca una “ricaduta” e si ritrovi quindi nuovamente a non poter svolgere la sua prestazione lavorativa a causa dello stesso evento, l’Inail deve erogare nei suoi confronti l’indennità giornaliera, che in tal caso èa carico dell’Istituto sin dal primo giorno di assenza ed èpari alla retribuzione pi๠favorevole percepita dal dipendente nei 15 giorni precedenti la ricaduta.