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Infortunio del lavoratore con concorso di colpa

In materia di sicurezza sul lavoro èarrivata dalla Corte di Cassazione una sentenza che ribadisce ancora una volta la non esclusione della responsabilità  del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore anche se questo èstato in parte causato dalla negligenza o imperizia di quest’ultimo.

La sentenza èla n.14997 del 7 luglio 2011, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore nei confronti della sentenza con la quale la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del datore di lavoro.


La Corte d’appello aveva motivato la sua decisione spiegando di non ritenere fondata la richiesta di risarcimento avanzata dal lavoratore in quanto la caduta dalla pensilina era frutto di una sua imprevedibile iniziativa e che quindi andava ad escludere la responsabilità  del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha invece affermato che la Corte d’appello nel pronunciare la sua sentenza non ha tenuto conto del contesto in cui si era verificato l’infortunio, in quanto un attento esame delle circostanze avrebbe evidenziato la prevedibilità  della deviazione del lavoratore dai compiti specificatamente assegnatigli e quindi, di conseguenza, il mancato adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in merito all’osservanza dei compiti impartiti.

La Suprema Corte, infine, ha precisato che la condotta del lavoratore puಠdeterminare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità  solo quando presenta i caratteri di abnormità , inopinabilità  ed esorbitanza rispetto alla mansione svolta e alle direttive ricevute, cosଠda configurarsi come causa esclusiva dell’evento.