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Infortunio in itinere e utilizzo del mezzo privato

L’infortunio in itinere, ossia l’infortunio che si verifica nel percorso che il lavoratore compie dalla sua abitazione al luogo di lavoro, non sussiste sempre e i diritti che ne conseguono sono subordinati ad una valutazione che comprende anche la tipologia di mezzo utilizzata per compiere tale percorso.

Al riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore che aveva chiesto una rendita da infortunio in quanto, mentre stava percorrendo il tragitto casa-lavoro a bordo del suo motoveicolo, era stato coinvolto in un incidente a causa di un autoveicolo che aveva cambiato direzione in modo brusco e senza alcuna segnalazione.


La richiesta del datore di lavoro era già  stata respinta dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto non necessario l’utilizzo del veicolo privato da parte del lavoratore, in considerazione dei suoi orari di lavoro e dell’esistenza di mezzi pubblici che collegano la sua abitazione al luogo di lavoro.

Al riguardo la Corte di Cassazione, nell’accogliere la sentenza della Corte d’Appello, ha spiegato che questa risulta correttamente sorretta dall’accertamento in merito alla percorribilità  del tragitto a piedi oppure utilizzando un mezzo pubblico. Tale circostanza, infatti, èsufficiente a far configurare il cosiddetto rischio elettivo, ovvero l’unico limite alla copertura assicurativa e che comprende comportamenti del lavoratore infortunato non abnormi secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Tale rischio elettivo, ha sottolineato la Cassazione, rappresenta infatti l’unico limite alla requisito della “occasione di lavoro” connessa all’infortunio in itinere ed ècostituito da un rischio estraneo e non attinente alla attività  lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.