L’Inail ha chiarito una serie di aspetti relativi agli infortuni dei lavoratori che si trovano al di fuori della sede aziendale, ovvero il caso dei lavoratori che si infortunano in trasferta ed in missione per conto dell’azienda.Â
La circolare ufficiale emessa da parte dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha ancora una volta ribadito i rischi che si possono trovare lungo il percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale. Tali rischi dipendono infatti da diversi fattori, che sicuramente sono influenzati anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari. Da questo quindi si deduce che tale percorso non èdeterminato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro, ma dipende anche da una serie di scelte di vita del lavoratore.
Questo perಠrappresenta un caso diverso da quello di infortuni occorsi in missione o trasferta, infatti il il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui deve compiere la prestazione lavorativa in missione o trasferta non dipende da libera scelta del lavoratore, bensଠèimposto dal datore di lavoro.
Secondo quanto si apprende infatti con il termine di missione si intende un’azione che ècaratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciಠsuccede durante queste azioni deve essere considerato come se si fosse verificato all’interno del luogo di lavoro. Questo perchè la missione o la trasferta vengono viste come attività lavorativa accessorie e che sono funzionalmente connesse. Esse hanno validità dal momento di inizio della missione e fino al momento della sua conclusione.
Esistono perಠuna serie di casi in cui puಠessere prevista l’esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio in caso di trasferta o missione. La circolare ha chiarito questi aspetti e ha ricordati quali sono questi casi in cui puಠnon essere previsto l’indennizzo in caso di infortunio, ad esempio:
- quando l’evento si verifica nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa
- quando l’evento si verifica nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale c
- on le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro
- quando siamo di fronte ad un caso di rischio elettivo, ovvero quando l’evento èriconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa che lo espongono ad un rischio determinato esclusivamente da tali scelte
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