A ribadire questo consolidato orientamento giurisprudenziale èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14507 del 1° luglio 2011, con la quale èstata ribadita la responsabilità del datore di lavoro qualora questi sia a conoscenza del fatto che l’assetto organizzativo del lavoro non èrispettoso delle norme antinfortunistiche e ignori completamente tale circostanza, non facendo nulla per modificarlo al fine di eliminare ogni possibile pericolo.
[LEGGI] RESPONSABILITà€ DEL DATORE DI LAVORO PER L’INFORTUNIO DEL LAVORATORE
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla norma stabilita dall’art. 2087 del Codice Civile, il quale stabilisce che “L’imprenditore ètenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.
Nella sua sentenza, dunque, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, per cui il datore di lavoro risulta obbligato al risarcimento del danno subito dal lavoratore per l’infortunio in caso di mancata predisposizione delle misure necessarie volte a tutelare l’integrità fisica dei dipendenti.