Contrariamente a quanto accade per i lavoratori dipendenti, infatti, èprevisto che qualora l’invenzione venga fatta nell’ambito di un rapporto con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi finalità di ricerca, il ricercatore ètitolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui èautore.
Nel caso in cui l’autore dell’università non sia individuabile in un’unica persona, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti coloro che vi hanno contribuito in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
La domanda di brevetto deve essere presentata dall’inventore, che deve perಠal contempo darne comunicazione all’amministrazione. Al riguardo, in particolare, spetta all’Università o all’ente pubblico di ricerca stabilire la parte del canone per la concessione della licenza d’uso dell’invenzione a soggetti terzi che deve essere loro corrisposta. La legge pone perಠdei limiti a tale autonomia prevedendo che l’inventore in ogni caso deve aver diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano a stabilire nulla al riguardo, la legge prevede che debba essere loro corrisposto il trenta per cento dei proventi o canoni.
Una volta trascorsi cinque anni dalla concessione del brevetto senza che l’inventore ne abbia iniziato lo sfruttamento, salvo il caso in cui ciಠderivi da circostanze non dipendenti dalla sua volontà , la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente il diritto gratuito a sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.