Il decreto ministeriale del 3 giugno scorso ha definito nel dettaglio i requisiti che tali soggetti devono possedere per poter usufruire degli sconti fiscali, in particolare deve trattarsi di cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che sono stati assunti o che hanno deciso di avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività .
Lo stesso decreto stabilisce che ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali ènecessario che tali soggetti al 20 gennaio 2009 erano in possesso di una laurea, avevano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, negli ultimi due o pi๠anni avevano fissato la propria residenza fuori dall’Italia, svolgendo quindi all’estero un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
A tali soggetti, ricordiamo, la legge riconosce un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione sull’imponibile del 20% per le donne e del 30% per gli uomini nel periodo compreso tra il 28 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
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Le ultime novità a riguardo sono arrivate pochissimi giorni fa dall’Agenzia delle Entrate, che mediante il provvedimento pubblicato lo scorso 29 luglio ha fornito ai soggetti interessati le istruzioni per usufruire delle agevolazioni spettanti.
Il provvedimento ha anzitutto chiarito che deve essere il lavoratore a chiedere di poter fruire di tale agevolazione informando il sostituto di imposta entro tre mesi dall’assunzione. Tale richiesta deve essere effettuata mediante presentazione di domanda in forma scritta contenente tutte le informazioni necessarie, in maniera tale da consentire al datore di lavoro di verificare la sussistenza dei requisiti e operare la ritenuta. Tra le informazioni contenute in tale domanda, infatti, non deve mai mancare l’indicazione della data in cui il lavoratore èstato assunto o ha avviato la sua nuova attività in Italia e la data in cui ha spostato la sua residenza in Italia, in quanto tra questi due momenti non devono essere trascorsi pi๠di tre mesi. Nella stessa domanda, inoltre, il lavoratore deve dichiarare sotto la sua responsabilità di non usufruire degli incentivi previsti dal Dl 185/2008 (docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero) e del credito d’imposta previsto dalla legge 296/2007 (investimenti in aree svantaggiate).