La trasformazione dei contratti a termine preesistenti in contratti a tempo indeterminato a tutela crescenti potrebbe essere un altro inganno celato nella riforma del lavoro. Un inganno che come quello sul periodo di comporto, èstato analizzato dall’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro sindacato unitario.Â
L’ANCLSU ha fatto emergere una serie di problematiche legate al contratto di lavoro a tutele crescenti. Abbiamo già esposto le perplessità legate al superamento del periodo di comporto. Adesso prendiamo in considerazione quel che si dice della trasformazione dei contratti a termine preesistenti che potrebbero dare vita ad un eccesso di delega. Ecco quel che hanno scritto i consulenti:
Ebbene, in alcune delle prime analisi in sede scientifica, èstata da pi๠parti ipotizzata una illegittimità costituzionale della nuova disciplina poichèil decreto legislativo, sul punto, avrebbe ecceduto la delega di cui alla L. 183/2014; questa, all’art. 1, comma 7, lett. c), si riferisce, infatti, alle “nuove assunzioni†e non consentirebbe, quindi, di intervenire su contratti già stipulati prima della sua entrata in vigore. Diciamo subito che una simile interpretazione della legge delega appare piuttosto discutibile in quanto il riferimento operato dal legislatore alle “nuove assunzioni†pare riferirsi chiaramente ai contratti a tempo indeterminato e non certo alle varie forme di rapporti precari che in essi potrebbero convertirsi. A ciಠsi aggiunga che scopo evidente della riforma pare proprio quello di incentivare la sostituzione dei contratti precari con quelli stabili e non si vede perchè tale incentivo non dovrebbe operare anche nei confronti dei contratti precari già costituiti. A questo punto, perà², indipendentemente dalla fondatezza o meno della questione, poichè le aziende hanno la possibilità di scegliere se operare la conversione dei contratti a termine e di apprendistato ovvero far cessare il rapporto per poi stipulare un nuovo contratto a tempo indeterminato, non pare proprio il caso di correre il rischio ed èconsigliabile adottare la seconda soluzione. Qualora, infatti, la questione venisse effettivamente sollevata e la Corte la accogliesse, magari a distanza di anni, ne deriverebbe l’applicazione della disciplina generale sui licenziamenti a quei contratti che si era creduto di stipulare “a tutele crescentiâ€.