Progetti di questo tipo possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica e cooperative che forniscono servizi sanitari e educativi o da quelle che hanno come scopo principale l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonchè quelle che hanno già partecipato a progetti di questo tipo assumendo almeno il 50% dei lavoratori impegnati in precedenti progetti.
I soggetti che possono partecipare in qualità di lavoratori a progetti di questo tipo, invece, sono: persone in cerca di una prima occupazione o che sono iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; persone iscritte nelle liste di mobilità , a prescindere se percepiscano o meno l’indennità di mobilità o altro trattamento di disoccupazione; persone che percepiscono un trattamento straordinario di integrazione salariale; gruppi di lavoratori individuati nell’ambito di accordi destinati alla gestioni di esuberi da parte di aziende; categorie individuate dalla Commissione Regionale per l’impiego; detenuti ammessi a svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere.
Per quanto riguarda i settori, invece, i lavori socialmente utili possono essere attivati soltanto in determinati casi: per progetti inerenti a cura e assistenza di bambini, anziani, adolescenti e portatori di handicap, riabilitazione dei tossicodipendenti ed ex detenuti e pi๠in generale per progetti a favore di soggetti che vivono una condizione di disagio sociale; per progetti che hanno ad oggetto la tutela dei luoghi pubblici, dei parchi naturali, la bonifica di aree industriali, la raccolta differenziata e la gestione di discariche e impianti di destinazione dei rifiuti solidi urbani; progetti volti a migliorare la rete idrica, destinati a incentivare l’agricoltura biologica e a modernizzare l’agricoltura, la silvicoltura e l’acquacoltura; progetti di recupero, conservazione e riqualificazione edifici, quartieri, aree urbane; progetti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale.