Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.
Per poter firmare un contratto di lavoro, dunque, occorre essere “adolescentiâ€: avere cioèalmeno sedici anni di età e avere conseguito il diploma di terza media. In alcune ipotesi, tuttavia, il limite di età èlevato ulteriormente: si tratta delle lavorazioni pericolose (specialmente in ambito industriale), che vengono individuate dai contratti collettivi e sono vietate ai minori.
I minori possono svolgere attività pericolose solamente se questo costituisce una tappa necessaria in un percorso di formazione professionale: naturalmente sotto la sorveglianza di un adulto e solamente per il tempo necessario.
In tutti i casi, prima dell’assunzione il minore deve essere sottoposto a visita medica che garantisca l’idoneità psicofisica all’attività lavorativa; tale idoneità dovrà essere certificata anche in seguito, tramite altre visite periodiche.
Rispettando tali condizioni, dunque, l’adolescente èdel tutto assimilato al lavoratore adulto, con l’unica eccezione del divieto di lavoro notturno. E il bambino? Normalmente èvietato adibirlo a prestazioni lavorative, salvo alcuni casi tassativi in cui ciಠèammesso: si tratta, in particolare, dei lavori nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro, pubblicità …) o della fotografia (per esempio, come modelli per l’abbigliamento).