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Lavoro nero, flessibilità  nelle sanzioni

Le attuali norme sul lavoro nero, peraltro piuttosto recenti (risalgono al 2006), stanno per subire una sferzata di novità . Il legislatore, infatti, ha pensato bene di intervenire su una serie di punti in cui la vigente normativa risulta migliorabile.

Le direttrici perseguite dalla riforma sono sostanzialmente tre.


La prima èquella di dare una definizione chiara e precisa di cosa s’intende per “lavoro nero”, o “sommerso” che dir si voglia. La precedente definizione (“lavoratori non risultanti da registri e scritture contabili”) lasciava adito a parecchi dubbi applicativi; la nuova èsicuramente inequivocabile: i lavoratori in nero sono coloro per i quali non vi sia stata la “preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro”.

La seconda direttrice èquella di moltiplicare i soggetti abilitati ad applicare le sanzioni: non solo gli ispettori del Lavoro ma anche i funzionari degli enti previdenziali, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Quando, cioà¨, nel corso di una verifica, costoro individuino ipotesi di lavoro sommerso non dovranno pi๠limitarsi a fare una segnalazione bensଠprovvedere in prima persona ad irrogare le sanzioni.


L’aspetto perಠforse pi๠corposo della riforma riguarda l’entità  delle sanzioni. La norma vigente prevede come regola ordinaria l’applicazione di una stangata pari fra i 1.500 e i 12.000 euro, a cui vanno sommati altri 150 euro per ogni giorno di lavoro sommerso.

Con la riforma, la maxisanzione rimane sଠin vigore, ma solo laddove non trovino applicazione sanzioni ben pi๠morbide, ora previste in una serie di ipotesi.

Niente stangata quando il rapporto di lavoro: èdi tipo domestico; èstato dichiarato sotto altra forma (per esempio, associazione in partecipazione anzichè lavoro dipendente); sia stato spontaneamente regolarizzato in un momento successivo all’effettiva assunzione; èdi breve periodo. Sanzioni dimezzate, infine, se sono pagate immediatamente.