Al di là dei casi in cui il datore di lavoro e i suoi dipendenti si accordano sulle ore di lavoro straordinario, il datore di lavoro èlegittimato a farne richiesta in determinati casi specifici, in particolare:
– in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive;
– in casi di forza maggiore, ossia quando la mancata prestazione di lavoro straordinario andrebbe ad arrecare un pericolo grave alle persone o ala produzione;
– in occasione di eventi particolare come fiere, mostre e eventi di vario tipo.
La legge prevede che la normativa relativa all’orario di lavoro straordinario non si applica a determinate categorie di lavoratori, ovvero: dirigenti, lavoratori a domicilio, telelavoratori, lavoratori addetti alla manodopera familiare e lavoratori del settore liturgico.
L’art.16 del D.Lgs. n. 66, inoltre, cita dei casi in cui èpossibile il superamento del limite delle 48 ore settimanali, in particolare: per esigenze tecniche o stagionali (R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923), in caso di lavori preparatori, complementari o in casi di imminente pericolo (R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923), in relazione a periodi strettamente necessari per avviare gli impianti, effettuare riparazioni, per svolgimento di verifiche e prove straordinarie, compilazioni di inventari (R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923) e per le lavorazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, come i commessi viaggiatori e i piazzisti.