Chi stipula un nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, come previsto dal Jobs Act, deve fare i conti con le modifiche introdotte per l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e quindi con le nuove regole su licenziamento illegittimo e possibilità di conciliazione. Entriamo nei dettagli del licenziamento evidenziando alcuni punti critici della normativa.Â
Il posto di lavoro puಠessere recuperato e il lavoratore ha diritto al reintegro se èstato vittima di un licenziamento discriminatorio o riconducibile a casa di nullità , se il licenziamento gli èstato intimato in forma orale, se èstato licenziato per motivi disciplinari per i quali poi èstata dimostrata l’insussistenza del fatto materiale in sede di giudizio.
Se invee c’èun licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, per giusta casa o per giustificato motivo soggettivo, il diritto al reintegro decade ed èsostituito dall’indennizzo economico.
La legge Fornero aveva spiegato le novità relative al licenziamento: in primo luogo aveva detto che per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio per la crisi economica dell’azienda, il datore di lavoro poteva non reintegrare il lavoratore. E aveva detto la stessa cosa nei casi di licenziamenti disciplinari.
àˆ qui che si èscatenato il dibattito, sul concetto di insussistenza del fatto materiale. Se un’azienda esplicita in forma scritta il motivo del licenziamento e questo si rivela inesistenze perchè ad esempio il fatto non èaccaduto, il lavoratore ha diritto al reintegro. In questo modo perà², il lavoratore potrebbe risultare licenziabile per un fatto che sussiste ma per il quale, non èprevisto il licenziamento da contratto. La domanda à¨: il licenziamento ènullo quando il fatto non sussiste o anche quando èun provvedimento sproporzionato? La risposta ufficiale non c’èancora.