Tale predeterminazione legale del risarcimento a favore del lavoratore licenziato senza valido motivo non esclude perಠla possibilità per quest’ultimo di chiedere il risarcimento del danno ulteriore derivante dal ritardo nella reintegra.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9073 del 15 aprile 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da una struttura ospedaliera che non aveva provveduto a reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato nonostante le sentenze a lui favorevoli in tutti i gradi di giudizio.
Di conseguenza, al lavoratore dipendente èstato riconosciuto il diritto al risarcimento di un ulteriore danno, di natura non patrimoniale, strettamente correlato ad un comportamento omissivo del datore di lavoro. Tale risarcimento ulteriore, pertanto, non èda considerarsi con una duplicazione del risarcimento previsto dalla normativa, ossia reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni, ed èfinalizzato ad evitare che un comportamento illegittimo possa generare una situazione di ulteriore mortificazione e compromissione della dignità del lavoratore che viene privato, nonostante sentenza contraria del giudice, della possibilità di reinserirsi prontamente nel mondo lavorativo.