Nel caso in esame, in particolare, èstata giudicata la controversia riguardante un lavoratore impiegato come portalettere presso Poste Italiane con tre successivi contratti a tempo determinato, sulla base di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato concluso tra la Obiettivo Lavoro e Poste Italiane.
Il portalettere, in particolare, ritenendo che i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a termine fossero generici e insussistenti e che la proroga della stessa fosse priva di giustificazione, si èrivolto al Tribunale per chiedere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte di Giustizia Europea, tuttavia, sulla base di quanto già previsto dalla direttiva europea del 1999 sul lavoro a tempo determinato, ha ribadito che la tutela accordata ai lavoratori dalla stessa direttiva, che ricordiamo prevede la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato a fronte di ripetute assunzioni a tempo determinato, non si applica ai lavoratori a tempo determinato messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. Pertanto, non puಠessere trasformato in contratto a tempo indeterminato nè il rapporto di lavoro con l’agenzia nè quello con il datore di lavoro finale.