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Limiti orari e retributivi voucher lavoro

Tra le misure contenute nella riforma del lavoro targata Fornero figura anche una sorta di rivisitazione della disciplina del lavoro accessorio retribuito tramite i voucher lavoro previsto dal Dlgs 276/2003.

Il lavoro accessorio retribuito tramite buoni lavoro, ricordiamo, consiste in un’attività  lavorativa di natura meramente occasionale a cui puಠricorrere qualunque datore di lavoro, sia del settore privato che del settore pubblico, e che puಠriguardare qualunque prestatore di lavoro, anche minore.


Esistono perಠdei limiti in termini di compensi massimi che possono essere corrisposti da ciascun datore di lavoro e che possono essere percepiti da ciascun lavoratore tramite prestazioni retribuite con voucher lavoro nel corso di un determinato anno solare. In particolare, per i lavoratori il tetto massimo èfissato a 5.000 euro per anno solare con riferimento alla totalità  dei committenti, che diventano 2.000 euro se il committente èun imprenditore commerciale o professionista. Dal punto di vista dei datori di lavoro, le prestazioni retribuite tramite voucher lavoro non possono superare i 3.000 euro l’anno.

Per quanto riguarda i limiti orari, la riforma del lavoro ha anzitutto precisato che, salvo migliori intese tra le parti, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un buono, in modo tale da poter determinare in modo preciso il tempo che ogni lavoratore puಠdedicare ogni anno al lavoro accessorio. Tale limite, ricordiamo, èfissato a 500 ore per ciascun anno solare, mentre imprenditori e professionisti non possono instaurare collaborazioni retribuite con buoni lavoro per pi๠di 200 ore all’anno.

Per il settore agricolo, ricordiamo, il lavoro accessorio èdestinato esclusivamente a pensionati e studenti sotto i 25 anni di età  e per attività  stagionali, mentre negli altri casi non esistono limiti soggettivi.