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Livelli contratto del commercio

Il contratto del commercio prevede sette diversi livelli di inquadramento dei lavoratori in base alle competenze e alle qualifiche degli stessi.

A ciascun livello corrisposte una diversa retribuzione, crescente a mano a mano che si sale di livello. In particolare, il primo livello fa riferimento alla direzione esecutiva, mentre l’ultimo riguarda i dipendenti che sono addetti alle mansioni di pulizia o a mansioni equivalenti.


Le mansioni corrispondenti a ciascun livello sono puntualmente indicate nel testo del contratto collettivo nazionale, in particolare da pagina 109 a pagina 122.

Riassumendo in breve, al primo livello appartengono lavoratori che svolgono mansioni con responsabilità  esecutive, che supervisionano unità  produttive o hanno funzioni organizzative con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità  ad essi delegate. Al secondo livello appartengono invece lavoratori che svolgono compiti in autonomia e con funzioni di controllo o coordinamento, mentre al terzo livello coloro che svolgono mansioni con specifiche conoscenze tecniche ed un’adeguata esperienza.

Fanno parte del quarto livello coloro che sono addetti a mansioni di vendita o con conoscenze tecniche acquisite, mentre al quinto livello appartengono quei lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità  tecnico pratiche, comunque conseguite.

Nel sesto livello sono ricompresi i lavoratori a cui sono affidate mansioni che necessitano di semplici conoscenze pratiche, mentre al settimo e ultimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti.