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Mancata consegna certificazione ritenuta d’acconto

Entro il 28 febbraio di ogni anno i sostituti d’imposta che nel corso dell’anno di imposta precedente hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi e/o a professionisti oppure corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio sono obbligati a compilare e a consegnare a ciascuno di essi la certificazione delle ritenute d’acconto versate.

L’omesso o tardivo rilascio di tale certificazione, cosଠcome pure il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri, èpunito con una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 471/1997.


La certificazione delle ritenute d’acconto, ricordiamo, deve obbligatoriamente indicare tutti i dati necessari alla compilazione del modello 770 e consente ai soggetti che hanno subito le ritenute di scomputarne l’importo dall’imposta lorda dovuta sul reddito.

I dati da indicare sono: i dati anagrafici del committente e del percipiente; l’ammontare del compenso; la ritenuta operata; l’importo non soggetto a ritenuta; il contributo INPS del 4% per gli iscritti alla gestione separata; la causale; la data del pagamento.

Per quanto riguarda invece i redditi da certificare, questi sono: i compensi erogati per lavoro autonomo occasionale o professionale; le provvigioni per mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e vendite a domicilio; gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; le somme erogate per diritto d’autore; le indennità  per la cessazione di rapporti di agenzia, da funzioni notarili e da attività  sportiva professionale.