Trattandosi di un diritto garantito, in quanto indicato oltre che nell’art. 2109 del codice civile anche nell’art. 36 della Costituzione, esso non puಠessere negato nè tanto meno essere oggetto di modifica tramite clausole contrattuali, che risulterebbero quindi nulle.
Nonostante questo, tuttavia, qualora ad un lavoratore dipendente venga preclusa la possibilità di fruire del riposo settimanale, questi non ha necessariamente diritto ad ottenere un risarcimento danni, essendo tale ipotesi condizionata ad un reale pregiudizio subito dal lavoratore.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6727 del 18 marzo 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da un lavoratore dipendente che chiedeva di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento per l’insufficiente riposo settimanale nel rapporto di lavoro durante il periodo compreso tra il 1981 e il 1995, nonchè la condanna della società al pagamento delle somme dovute a titolo di danno da usura psico-fisica.
Al riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha spiegando che qualora il datore di lavoro ritardi indebitamente nel collocare a riposo il dipendente che ne abbia diritto, non si determina necessariamente un danno da usura psico-fisica con diritto al risarcimento, sia perchè in base agli usi non si considera il prolungamento dell’attività lavorativa fonte di pregiudizio, sia perchè per ottenere il risarcimento non èsufficiente dedurre l’esistenza del fatto elusivo ma occorre provare in concreto il pregiudizio subito.