I diritti delle lavoratrici in maternità sono riconosciute in una specifica sezione del contratto nazionale dei metalmeccanici e degli artigiani, cosଠcome lo sono in tutti gli altri contratti collettivi nazionali di lavoro.
In particolare viene specificata e garantita la cosiddetta e chiamata nei testi di legge maternità obbligatoria. Questo tipo di diritto e di garanzia contrattuale per le madri lavoratrici spetta precisamente nei due mesi precedenti la data presunta del parto certificata dal medico di fiducia. Inoltre èprevisto anche un periodo di stacco dal lavoro nel post-parto, cioèper i tre mesi successivi. Stessa cosa viene prevista anche per la maternità facoltativa.
La legge stabilisce tra gli articoli del decreto legislativo numero 645 che le lavoratrici possono astenersi dal lavoro anche in altri casi e non solo nel periodo di maternità suddetto. Ovvero possono non recarsi al lavoro nel caso di esami medici, accertamenti o visite specialistiche. In questi casi alle lavoratrici viene pagata l’intera giornata di lavoro, ovvero non perdono alcun diritto di retribuzione.
Ovviamente nel caso in cui gli esami si svolgano durante il normale orario di lavoro e che le prescrizioni siano certificate da un apposito modulo compilato dal medico competente.
Inoltre c’èuna garanzia che èstesa a tutte le lavoratrici madri, compreso tutte coloro che hanno il contratto di apprendistato, oppure un contratto a tempo determinato o part time. Alla generalità delle lavoratrici madri spettano due riposi giornalieri retribuiti che ammontano ad un’ora lavorativa ciascuno.
Questi due permessi sono usufruibili per permettere alla madre l’allattamento del bambino e si puಠfruire di questo diritto fino al compimento del primo anno di età del neonato.
I riposi settimanali possono anche essere utilizzati anche in un’unica soluzione e nel caso in cui la madre lavori con contratto di lavoro part time, cioèsvolga meno di  6 ore lavorative giornaliere sono ridotti ad un solo riposo, cioèad un’ora ogni giorno.