Mentre per le donne che di certo sono le mamme del nascituro, occorre produrre una lunga documentazione sia quando si èin stato interessante, sia dopo il parto, per gli uomini avere accesso al congedo di paternità sembra pi๠semplice.Â
Il riferimento normativo èsempre il Testo Unico su maternità e paternità e per i papà il riferimento èil Capo IV che riporta quanto segue.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA’
Art. 28.
Congedo di paternita’
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita’ o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita’ della madre ovvero di abbandono, nonche’ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo e’ quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale e’ quello previsto dall’articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
(…) (1).
(1) L’articolo che recitava: “1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e’ riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28.” èstato cosଠsostituito dalla’rt. 2, co. 454, L. 24 dicembre 2007, n. 244.