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Contributi figurativi maternità 

L’accredito dei contributi figurativi, in base a quanto stabilito dalla riforma Amato del 1992, avviene anche in relazione ai periodi per i quali èprevista l’assenza obbligatoria della lavoratrice per maternità , ossia nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi.

Il periodo di astensione facoltativa èallo stesso modo coperto da contribuzione figurativa con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nel corso dell’anno solare in cui si colloca l’assenza dal lavoro.


Questo perಠsolo nel caso in cui non si superano i sei mesi di assenza, poichèa partire dal sesto mese in poi la lavoratrice ècoperta da contribuzione obbligatoria ma solo in misura ridotta, ossia il valore contributivo èpari al 200% dell’assegno sociale.


I contributi figurativi vengono inoltre accreditati nel caso in cui la madre lavoratrice si assenta per malattia del figlio fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dal quarto all’ottavo anno, invece, la copertura avviene solo su richiesta e tramite riscatto a carico della lavoratrice (proprio come avviene per il riscatto della laurea), oppure mediante versamento dei contributi volontari.

La stessa riforma del 1995, inoltre, ha previsto anche le seguenti coperture figurative:
– 170 giorni di assenza dal lavoro per l’educazione del figlio fino al sesto anno di età ;
– 25 giorni all’anno fino ad un massimo di due anni per l’intero arco della vita assicurativa per assenze dal lavoro per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o un coniuge inabile.

In caso di maternità  della donna che lavora, inoltre, èriconosciuto una sorta di bonus pari a quattro mesi per figlio che puಠessere utilizzato sia per arrivare prima alla pensione che per incrementare il relativo assegno.