I cinque mesi oggetto del congedo di maternità spettano alla lavoratrice anche in caso di adozione, mentre il periodo oggetto del congedo si riduce a tre mesi in caso di affidamento.
Dopo il congedo di maternità la madre ha diritto a rientrare nel suo posto di lavoro mantenendo le stesse mansioni svolte prima della maternità , inoltre vige il divieto di licenziamento della lavoratrice fino al compimento di un anno di vita del bambino. Sempre dopo il congedo di maternità , inoltre, la lavoratrice rientrata al lavoro ha diritto all’allattamento, ossia a due ore al giorno di pausa fino al compimento di un anno di vita del bambino e ha diritto ad assentarsi in caso di malattia del bambino fino al compimento dei tre anni, anche se in questo caso le assenze non sono retribuite. Dopo il compimento dei tre anni le assenze non retribuite per malattia del bambino non possono superare i cinque giorni all’anno.
Dall’inizio della gravidanza e fino ai sette mesi del bambino, la lavoratrice che svolge mansioni insalubri, pericolose e faticose deve essere spostata di mansione senza perdere nulla nella sua retribuzione e senza perdere il diritto alla conservazione della sue mansioni. Nel caso in cui tale spostamento non sia possibile èpossibile ottenere la dispensa dal lavoro mediante richiesta all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Le madri lavoratrici sono inoltre dispensate dal lavoro notturno fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Durante la gravidanza, le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per visite ed esami. Sia la madre che il padre hanno poi diritto, insieme, a congedi per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi da fruire entro gli otto anni di vita del bambino. Questo nel caso in cui i genitori siano lavoratori dipendenti, se invece si tratta di lavoratori parasubordinati o autonomi il periodo di congedo èpari a tre mesi e deve essere fruito entro il primo anno di vita del bambino.