Una donna incinta che taccia sulla gravidanza e sia poi assunta a tempo determinato o indeterminato da un datore di lavoro, non puಠessere licenziata soltanto per il fatto di aver omesso la maternità . Lo ha specificato una sentenza della Corte di Cassazione.Â
Scrive la Corte:
“Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell’art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, èaffetto da nullità , a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991, ed èimproduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione dal mancato guadagno†(v. Cass. 15-9-2004 n. 18537, Cass. 10-8-2007 n. 17606).
Sempre in riferimento alla normativa in vigore bisogna aggiungere che esiste:
“Il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto†(v. Cass. 1-12-2010 n. 24349, Cass. 1-2-2006 n. 2244).
In questa sentenza della Corte di Cassazione èriepilogata la sentenza relativa ad una donna che aveva omesso la gravidanza al momento della stipula del contratto di lavoro e poi per questo motivo era stata licenziata subito dopo la sottoscrizione del contratto. L’omissione della gravidanza, invece, non èun giustificato motivo di licenziamento. Ecco cosa sappiamo.