Una sentenza spiega che il datore di lavoro che ha versato erroneamente gli assegni familiari ai lavoratori, puಠrecuperare direttamente le somme trattenendole dalla busta paga. La sentenza che fa discutere.Â
Si tratta della sentenza n. 8873 del 4 maggio 2015 della Corte di Cassazione che fa riferimento ad un articolo di legge già ben conosciuto. La sentenza dice che se il lavoratore percepisce indebitamente gli assegni familiari anticipati dal datore di lavoro per conto dell’INPS, il datore di lavoro puಠrecuperarli trattenendoli dalla retribuzione.
La Cassazione si èspressa in generale sulle prestazioni a sostegno del reddito che spettano a lavoratori dipendenti, agricoli, domestici, iscritti alla gestione separata, titolari di pensioni e prestazioni previdenziali.
L’articolo di riferimento èil n. 3 della legge 797 del 1955 che dice:
Se l’ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà , entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l’eccedenza all’INPS, e al successivo terzo comma, che se l’ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’INPS provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro.
La sentenza della Cassazione ha ribadito inoltre che il meccanismo di anticipazione dei contributi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti possa essere applicato anche nel senso opposto quindi rendendo obbligatori il recupero degli importi erogati per errore:
L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del (…) D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24.