Esistono due tipologie di assegno di maternità , quello erogato dallo Stato e quello erogato dai Comuni. Il primo èa carico dello Stato e viene erogato e concesso dall’Inps, mentre il secondo èconcesso dai Comuni e viene erogato dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
L’assegno di maternità dello Stato o dei Comuni viene erogato in presenza di determinati requisiti lavorativi e/o contributivi, che variano a seconda del caso in cui la donna stia svolgendo un’attività lavorativa, sia al momento disoccupata o abbia usufruito in passato di prestazioni economiche come mobilità , disoccupazione, cassa integrazione, ecc.
Per ottenere l’assegno di maternità dello Stato occorre compilare l’apposito modulo di domanda (scaricabile tramite il link in fondo al post) e consegnarlo all’ufficio Inps territorialmente competente. Al modulo di domanda deve essere allegata copia del documento d’identità della madre, copia del permesso di soggiorno in caso di cittadini non comunitari residenti in Italia e certificato di nascita del bambino, che puಠessere sostituito dall’autocertificazione.
In caso di sussistenza dei requisiti l’assegno viene erogato entro 120 giorni dalla richiesta ed èpari a 316,25 euro mensili per una durata di cinque mesi, per un totale complessivo di 1.581,25 euro.
Nel caso in cui la domanda di assegno di maternità dello Stato dovesse essere respinta per mancanza di requisiti, questa viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente affinchè possa essere vagliata la possibilità di erogare l’assegno di maternità del Comune. In questo caso il richiedente dovrà compilare apposito modulo di domanda disponibile presso gli uffici comunali.