L’assegno viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall’Inps. Esso non ècumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatta eccezione per l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
► MODULO ASSEGNO DI MATERNITà€
L’altra tipologia di assegno di maternità èquello che viene concesso dallo Stato ed erogato dall’Inps in presenza di determinati requisiti di carattere contributivo ed èriconosciuto non solo a favore della madre ma anche a favore del padre.
In questo caso, oltre alla residenza in Italia e al possesso del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, sono previsti requisiti differenti a seconda che a richiedere la prestazione assistenziale sia la madre o il padre.
► IMPORTO ASSEGNO DI MATERNITà€ DEI COMUNI 2012
Per quanto riguarda la madre, in particolare, figurano tra i requisiti richiesti:
– qualora sia lavoratrice, almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto oppure l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione;
– se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi ma ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto, o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore a 9 mesi;
– qualora abbia cessato di lavorare per recesso dal rapporto di lavoro, anche volontario, deve essere in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti richiesti per la concessione di tale assegno al padre, sono richiesti gli stessi requisiti previsti per la concessione di tale assegno alla madre in caso di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre e nel caso in cui il padre risulti essere l’affidatario preadottivo o l’adottante a seguito della separazione tra i coniugi nel corso della procedura preadottiva o di adozione.
In caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, qualora il soggetto abbia riconosciuto il neonato oppure èconiuge della donna adottante o affidataria preadottiva, èinvece richiesto, oltre alla residenza in Italia, anche che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, che sia soggetto alla sua potestà , che non sia in affidamento presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.