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Riposi giornalieri per allattamento del padre

Il diritto ai riposi giornalieri per allattamento, oltre che alla madre lavoratrice, spettano anche al padre lavoratore in determinati casi, ovvero: quando il figlio èaffidato solo al padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente qualora questa decida di non usufruirne oppure quando questa non ne abbia diritto (ad esempio nel caso in cui sia una lavoratrice domestica); nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma; nel caso in cui la madre sia casalinga; in caso di morte o di grave infermità  della madre, a prescindere dalla sua posizione lavorativa.

RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO DELLA MADRE

Al contrario, invece, i riposi giornalieri per allattamento non spettano al padre lavoratore nei seguenti casi: quando la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa; nei casi in cui la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione; quando la madre lavoratrice autonoma fruisce delle indennità  per congedo di maternità .

DIRITTI LAVORATRICI MADRI

Tali ore di permesso, pi๠nel dettaglio, sono pari a 2 ore giornaliere in caso di orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore, mentre sono pari a 1 ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore. Anche per il padre in caso di parto gemellare o plurimo èprevisto un raddoppio delle ore di permesso spettanti.

Per quanto riguarda la retribuzione, anche il padre ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse normalmente prestato la sua attività  lavorativa.

Il padre che intende fruire dei permessi giornalieri per allattamento deve presentare, sia all’Inps che al datore di lavoro, apposita domanda corredata della necessaria documentazione.

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