La tredicesima mensilità viene maturata di mese in mese, per cui risulta pari ad una mensilità se il lavoratore ha lavoratore per un anno intero oppure, se non ha lavoratore per tutti i dodici mesi antecedenti al periodo natalizio, gli sarà corrisposta una tredicesima mensilità proporzionale ai mesi lavorati. A riguardo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono intese come mese intero.
Ai fini della maturazione della tredicesima vengono considerati i minimi tabellari, l’indennità integrativa speciale, il salario di anzianità , le riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro, il periodo di prova e le indennità previste su tredici mensilità dai CCNL. Sempre ai fini della maturazione della tredicesima vengono presi in considerazione anche i periodi in cui il lavoratore non ha svolto la sua prestazione lavorativa per ferie, permessi retribuiti, festività , astensione obbligatoria per maternità , permessi per handicap, malattia, infortunio e richiamo alle armi.
[LEGGI] CALCOLO TREDICESIMA COLF O BADANTE
La maturazione della tredicesima avviene in proporzione alla riduzione della retribuzione nei periodi di assenza per malattia con retribuzione ridotta e nei periodi di astensione facoltativa per maternità a stipendio ridotto.
Al contrario, invece, non sono considerati ai fini della maturazione della tredicesima le assenze per: sciopero, assenze ingiustificate, servizio militare di leva, assenza per malattie del bambino e congedi parentali, astensione facoltativa per maternità senza retribuzione, malattia o infortunio senza retribuzione, aspettative non retribuite, compensi per lavoro straordinario, erogazioni una tantum e indennità erogate su dodici mensilità .
La tredicesima mensilità viene corrisposta anche ai lavoratori part-time, in misura proporzionale al lavoro effettuato, e ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento.