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Maturazione tredicesima mensilità 

La tredicesima mensilità  èuna mensilità  aggiuntiva riconosciuta ai lavoratori e introdotta in Italia nel 1937 come gratifica corrisposta in prossimità  del periodo natalizio dapprima solo lavoratori delle industrie e successivamente estesa a tutti gli operai e a tutti i lavoratori tramite il d.P.R. n.1070 del 1960.

La tredicesima mensilità  viene maturata di mese in mese, per cui risulta pari ad una mensilità  se il lavoratore ha lavoratore per un anno intero oppure, se non ha lavoratore per tutti i dodici mesi antecedenti al periodo natalizio, gli sarà  corrisposta una tredicesima mensilità  proporzionale ai mesi lavorati. A riguardo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono intese come mese intero.


Ai fini della maturazione della tredicesima vengono considerati i minimi tabellari, l’indennità  integrativa speciale, il salario di anzianità , le riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro, il periodo di prova e le indennità  previste su tredici mensilità  dai CCNL. Sempre ai fini della maturazione della tredicesima vengono presi in considerazione anche i periodi in cui il lavoratore non ha svolto la sua prestazione lavorativa per ferie, permessi retribuiti, festività , astensione obbligatoria per maternità , permessi per handicap, malattia, infortunio e richiamo alle armi.

[LEGGI] CALCOLO TREDICESIMA COLF O BADANTE

La maturazione della tredicesima avviene in proporzione alla riduzione della retribuzione nei periodi di assenza per malattia con retribuzione ridotta e nei periodi di astensione facoltativa per maternità  a stipendio ridotto.

Al contrario, invece, non sono considerati ai fini della maturazione della tredicesima le assenze per: sciopero, assenze ingiustificate, servizio militare di leva, assenza per malattie del bambino e congedi parentali, astensione facoltativa per maternità  senza retribuzione, malattia o infortunio senza retribuzione, aspettative non retribuite, compensi per lavoro straordinario, erogazioni una tantum e indennità  erogate su dodici mensilità .

La tredicesima mensilità  viene corrisposta anche ai lavoratori part-time, in misura proporzionale al lavoro effettuato, e ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento.