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Misure sicurezza lavoro decreto del fare

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Il decreto del Fare promosso dal Governo Letta nel mese di giugno come decreto legge numero 69 del 2013 èstato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il giorno 8 agosto ed èufficialmente in vigore ed operativo. Molte sono state le misure inserite nel decreto a favore dei giovani e dell’impresa.

 

Si èad esempio vietato pignoramento beni essenziali e veicoli imprese ed èstata anche reintrodotta mediazione civile obbligatoria, per cercare di sveltire i tempi della giustizia, che spesso trascinano cittadini e imprese per cause lunghe anni, che dilaniano risorse e arrivano anche ad ammazzare dei business.

Tra i provvedimenti molto importanti adottati nel nuovo testo di legge ci sono anche tutte le misure e le semplificazioni inerenti le varie discipline in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto del Fare ha infatti previsto tre sostanziali novità  all’articolo numero 31 del testo.

Le tre novità  introdotte riguardano:

  • costo del personale negli appalti pubblici
  • servizio di prevenzione e protezione
  • verifiche delle attrezzature

La prima novità , inerente il costo del personale all’interno degli appalti pubblici prevede che il costo totale del personale venga valutato, oltre che in base ai soliti standard, anche in rapporto alle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. Viene quindi eliminato il vecchio modello, che valutava lo stesso aspetto solo sulla base dei minimi salariali statuiti dal contratto nazionale di settore.

La seconda innovazione riguarda il servizio di prevenzione e protezione; in questo caso èstato effettuato un cambiamento procedurale rispetto al decreto legge numero 81 del 2008. La disciplina precedente èstata modificata e adesso il servizio di prevenzione e protezione sarà  essere svolto in maniera principale e prioritaria dall’azienda e dall’unità  produttiva.

Per quanto riguarda la terza novità , ossia la verifica delle attrezzature ha stabilito che i controlli effettuati da parte dell’Inail dovranno manifestarsi entro 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature; non si prevede pi๠quindi che essi vengano effettuati a partire dalla richiesta del datore di lavoro.