Anche se il mobbing èsoltanto un nome per indicare le prevaricazioni sul posto di lavoro, da quando èstato inserito nel vocabolario professionale esistono anche una serie di ricorsi per questo motivo. Non tutti perಠsanno che il mobbing puಠanche essere considerato concausa di un suicidio. Come la mettiamo con i prepotenti?
Un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14274 dell’8 luglio 2015 ribadisce che il mobbing puಠessere concausa di suicidio. Il pronunciamento dei porporati nasce dalla valutazione di un caso specifico che adesso perಠèdiventato un fondamento per la giurisprudenza a seguire:
Il giudice della Corte d’Appello aveva accolto la domanda proposta nei confronti ella Fondazione ENPAIA della moglie e delle figlie del defunto le quali ricollegavano il suicidio al mobbing subito nel rapporto di lavoro instaurato con la S.p.A. per cui chiedevano la condanna dell’ENPAIA al pagamento in loro favore dell’indennità per il caso di morte prevista dal regolamento dell’Ente.
La corte ha spiegato che la depressione da cui era affetto l’uomo che si era suicidato era in parte riconducibile al mobbing subito sul posto di lavoro. Per questo il fattore lavorativo poteva essere assunto come concausa efficiente dell’atto suicida in concomitanza con altri fattori psichici costituzionali. La malattia professionale indotta dall’ambiente lavorativo aveva cosଠstabilito un nesso di causalità tra il mobbing e il suicidio.
L’ENPAIA èstata condannata al pagamento dell’indennità reclamata. Nel regolamento infatti c’èun solo caso in cui èscluso il pagamento, ovvero quando il suicidio segue ad un infortunio mortale. In questo caso si poteva palare di mobbing ma non era stato rilevato alcun incidente.