L’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 prevede tre diversi metodi di rimborso delle spese di trasferta per i dipendenti, ovvero: il rimborso forfettario, il rimborso misto ed il rimborso analitico.
► RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE PER DEMANSIONAMENTO
Il rimborso forfettario, in particolare, si ha quando viene corrisposta al lavoratore un’indennità di trasferta pari ad una somma di denaro “fissa” per ogni giorno di lavoro svolto al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda. Tale cifra, dunque, prescinde dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente, che dovrà quindi gestire le sue spese quotidiane tenendo conto dell’entità del rimborso forfettario stabilito.
► PRESCRIZIONE FERIE E PERMESSI NON GODUTI
Il rimborso misto prevede invece che al lavoratore venga riconosciuto per ogni giorno di trasferta, oltre ad un’indennità in misura fissa per le spese di trasporto e viaggio, anche un un rimborso spese per vitto e alloggio, oppure vitto e alloggio gratuiti.
Attraverso la modalità di rimborso analitico, invece, l’azienda provvede a rimborsare al dipendete tutte le spese da lui sostenute sulla base della nota spesa presentata dal lavoratore, a cui vanno allegati tutti i documenti comprovanti tali spese, ovvero ricevute, scontrini fiscali, fatture, ecc.
Sulla base di quanto stabilito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, i metodi di rimborso delle spese e dell’indennità di trasferta non possono essere cumulati, nel senso che non si puಠscegliere di rimborsare con diverso metodo le singole giornate di trasferta dello stesso lavoratore.