Non spetta, invece, ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ai lavoratori parasubordinati, autonomi, con contratto part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa, a domicilio, extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale, con contratto di compartecipazione agli utili e ai soci dipendenti da società o enti cooperativi.
Per poter ottenere l’indennità di disoccupazione, inoltre, occorre: essere disoccupato, cioènon svolgere alcun tipo di attività lavorativa; aver rilasciato al Centro per l’impiego territorialmente competente la dichiarazione di immediata disponibilità ; avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento; avere almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro; essere in possesso della capacità lavorativa.
Una volta accertato il possesso dei requisiti, dunque, bisogna richiedere la corresponsione di tale indennità compilando l’apposito modello di domanda (scaricabile in fondo al post) e consegnandolo all’ufficio Inps territorialmente competente entro 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure entro 98 giorni in caso di licenziamento per giusta causa.