Il TFR (che dal 1/6/82 sostituisce l’indennità di anzianità L.297/82 ) viene calcolato sommando, per ogni anno completo di lavoro, una quota pari all’importo della retribuzione, (che deve comprendere tutte le somme percepite) divisa per 13,5. Il TFR viene rivalutato al 31/12 dell’anno successivo dell’1,5% + 75% del tasso d’inflazione.
Esempio ipotetico di calcolo dall’anno 1982 in poi: retribuzione percepita 20.000 Euro (annuale) : 13,5 = 1482,48 X 37 anni di lavoro = 54.814,81 Euro (TFR lordo).
Dal 1 gennaio ’07 con il D.leg.vo n. 252/05 èntrata in vigore la riforma della previdenza complementare, che interessa gran parte di lavoratori, che dovranno optare, entro SEI MESI (dal 1° gennaio), tramite lo specifico modello (in mancanza vale la regola del SILENZIO ASSENSO e il TFR andrà a riversarsi nei fondi pensione), se destinare il TFR maturando, ai fondi pensione o lasciarlo in azienda.
In questo caso l’azienda con pi๠di 50 dipendenti in forza, dovrà trasferire l’intera somma (TFR) al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato amministrato dallo Stato e dall’INPS.