Dopo aver presentato denuncia all’INAIL il datore di lavoro deve consegnare una copia di tale denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove èavvenuto l’infortunio o, in caso di assenza di tali uffici, al Sindaco del posto.
La denuncia non deve invece essere presentata quando la prognosi dell’infortunio sul lavoro risulta essere pari o inferiore ai tre giorni. Nel caso in cui la prognosi venga solo successivamente prolungata oltre i tre giorni, il datore di lavoro deve presentare denuncia entro due giorni dalla recezione del nuovo certificato. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro ha provocato o puಠprovocare la morte del lavoratore, il datore di lavoro deve inviare un telegramma entro 24 ore.
DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta èprevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1290 ad un massimo di 7745 euro. In caso di mancata indicazione del codice fiscale del lavoratore o nel caso in cui questo risulti inesatto, verrà applicata una sanzione amministrativa pari a 129 euro.
Come già previsto per la denuncia della malattia professionale, anche per la denuncia inerente all’infortunio sul lavoro èprevista la possibilità di inoltro per via telematica. La denuncia telematica èattiva per gli infortuni avvenuti ai lavoratori impiegati nel settore dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro; delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto. Tale servizio, invece, non èancora attivo per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura; dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT); studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Per queste ultime categorie, dunque, occorre compilare il modulo cartaceo e consegnarlo alla sede INAIL territorialmente competente. Di seguito il link per scaricarlo.